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INPS: riduzione contributiva nel settore dell’edilizia

lentepubblica.it • 24 Agosto 2015

inpsonlineCon messaggio n. 5336 del 17 agosto 2015 (in allegato a quest’articolo) si comunica che, a decorrere dal 1° settembre 2015, le aziende del settore dell’edilizia potranno inoltrare istanza finalizzata alla riduzione contributiva applicabile sui periodi di paga da gennaio a dicembre 2015, con accesso al beneficio nella misura fissata per il 2014, pari al 11,50%.

 

Destinatari dell’agevolazione contributiva sono i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore dell’artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.

 

Le istanze relative al 2015 dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica. Per le modalità di determinazione della contribuzione su cui operare la riduzione e dei soggetti aventi diritto, consulta, in allegato all’articolo, la circolare n. 75 del 10 aprile 2015.

 

Come è noto, l’articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244 – convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 1995 n. 341 – e successive modifiche e integrazioni, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali confermi o ridetermini la misura dello sgravio in oggetto, mediante decreto assunto di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

La normativa prevede altresì che decorsi 30 giorni dal 31 luglio – e sino all’adozione del decreto – si applichi la riduzione già determinata per l’anno precedente, salvo conguaglio.

 

Poiché nel periodo suddetto non è intervenuto il decreto, a decorrere dal 1° settembre 2015 le aziende potranno inoltrare l’istanza per accedere al beneficio nella misura fissata per il 2014, pari al 11,50%.

 

Circa le modalità di determinazione della contribuzione su cui operare la riduzione e dei soggetti che ne hanno diritto, si rinvia ai criteri da ultimo illustrati con la circolare n. 75 del 10 aprile 2015.

 

Si ricorda che hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore dell’artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.

Fonte: INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
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